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DETRAZIONI FISCALI PER LA RISTRUTTURAZIONE

Come ottenere le detrazioni fiscali del 50% o accedere all’Ecobonus per risparmiare il 75% del tuo investimento sulla ristrutturazione edile.

Dalla ristrutturazione all’innovazione edilizia:

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, il decreto legge n. 83/2012 ha elevato al 50% la misura della detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio.

L’art. 1 comma 2 lettera C della legge di bilancio 232 dell’11 dicembre 2016, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017 per poter usufruire della maggiore detrazione Irpef del 50% per le ristrutturazioni edilizie, è prevista un ulteriore detrazione del 50% anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici classe A+ e superiori, “Nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica e che siano finalizzati e funzionali all’arredo dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione” .
La stessa legge del 2017 ha esteso anche l’ambito di applicazione della detrazione fiscale il “sisma bonus”, con proroga del 31 dicembre 2021. L’agevolazione riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità, ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio.

Chi può usufruire della detrazione

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
    • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
    • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge 6 14 giugno 2017
    • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

Approfondimenti: Detrazioni e Sicurezza

Possono usufruire della detrazione d’imposta anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati, gli interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di un edificio residenziale, manutenzione straordinaria, gli impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento. Così pure altri interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, oppure interventi per eventi calamitosi o riguardanti la sicurezza, come l’installazione di una cassaforte a muro, di citofoni o videocitofoni, telecamere, di cancelli e o impianti di allarme.

Sulla Guida Ufficiale sulle Ristrutturazioni Edilizie dell’Agenzia delle Entrate tra i tanti interventi emergono:

Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.

A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
  • porte blindate o rinforzate
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
  • apposizione di saracinesche
  • tapparelle metalliche con bloccaggi
  • vetri antisfondamento
  • casseforti a muro
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).

Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.

Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Gli interventi detraibili sono differenziati in residenziali e in quelli riferiti a singole unità abitative

Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento

Ecobonus detrazioni fino al 75%

La legge di stabilità 2017 ha confermato per tutto il 2017 la detrazione del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica di abitazioni o immobili d’impresa, relativamente alle spese sostenute per:

  • Migliorie termiche, coibentazioni, isolamento solaio/pavimento, sostituzioni di finestre, porte, infissi
  • Installazioni di pannelli solari e o schermature
  • Installazioni e sostituzioni di impianti di climatizzazione
  • Interventi di Domotica e sistemi di controllo a distanza degli impianti di riscaldamento

Nel caso in cui le opere riguardino oltre il 25% della superficie esterna dello stabile, la detrazione fiscale sale al 70% e al 75% per miglioramento dimostrato della prestazione energetica.